IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La Regione Liguria, nei settori di propria competenza, al fine
di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e in particolare di quella
giovanile  attraverso  l'incentivazione e il sostegno dell'iniziativa
cooperativa, concede contributi per:
     a)   la  costituzione  e  il  consolidamento  di  cooperative  a
prevalente composizione giovanile;
     b)  l'inserimento  di  giovani  nelle cooperative in qualita' di
soci o dipendenti;
     c)  l'assunzione  di giovani in consorzi, qualunque sia la forma
giuridica  prescelta,  costituiti   fra   cooperative   e/o   imprese
artigiane;
     d)  la  costituzione  di  cooperative  di  lavoro fra lavoratori
collocati in Cassa integrazione e guadagni (CIG) o  che  siano  stati
licenziati  a  seguito di fallimento, di altra procedura concorsuale,
di chiusura dell'azienda o di consistenti riduzioni di personale;
     e)  il  subentro  di  cooperative  di  lavoratori nella gestione
dell'impresa di appartenenza.
  2.  Possono  accedere  ai  contributi di cui alla presente legge ai
sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma  le  cooperative  che
inseriscono  quali  soci  o  i  consorzi  che  assumano in misura non
inferiore al 30 per cento giovani in eta' compresa tra i 18  e  i  29
anni,  elevabili  a  35 per i soggetti precedentemente inoccupati. Si
prescinde dall'eta' per i soggetti di cui all'art. 5, primo  comma  e
per  quelli  iscritti  nelle  liste di mobilita' di cui alla legge 12
agosto 1977 n. 675 recante provvedimenti per il  coordinamento  della
politica  industriale,  la  ristrutturazione,  la  riconversione e lo
sviluppo del settore.
   3. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 3, primo comma lettera
d) della  presente  legge  e  fatta  salva  la  natura  del  rapporto
associativo che intercorre con la cooperativa, l'attivita' lavorativa
prestata dai soci all'interno delle cooperative viene equiparata alla
prestazione di lavoro subordinato.
   4.  Le  cooperative  che  intendono  accedere  ai  benefici  della
presente legge in forma  singola  o  consortile  devono  possedere  i
requisiti  di  mutualita'  di  cui  al  decreto  legislativo del Capo
provvisorio dello  Stato  14  dicembre  1947  n.  1577  e  successive
modificazioni   e   integrazioni  ed  essere  iscritte  nei  registri
prefettizi e nello schedario generale della cooperazione.
   5.  I requisiti indicati nel presente art. devono essere posseduti
all'atto della richiesta dei contributi regionali.