IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Liguria, nei settori di propria competenza, al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e in particolare di quella giovanile attraverso l'incentivazione e il sostegno dell'iniziativa cooperativa, concede contributi per: a) la costituzione e il consolidamento di cooperative a prevalente composizione giovanile; b) l'inserimento di giovani nelle cooperative in qualita' di soci o dipendenti; c) l'assunzione di giovani in consorzi, qualunque sia la forma giuridica prescelta, costituiti fra cooperative e/o imprese artigiane; d) la costituzione di cooperative di lavoro fra lavoratori collocati in Cassa integrazione e guadagni (CIG) o che siano stati licenziati a seguito di fallimento, di altra procedura concorsuale, di chiusura dell'azienda o di consistenti riduzioni di personale; e) il subentro di cooperative di lavoratori nella gestione dell'impresa di appartenenza. 2. Possono accedere ai contributi di cui alla presente legge ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma le cooperative che inseriscono quali soci o i consorzi che assumano in misura non inferiore al 30 per cento giovani in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni, elevabili a 35 per i soggetti precedentemente inoccupati. Si prescinde dall'eta' per i soggetti di cui all'art. 5, primo comma e per quelli iscritti nelle liste di mobilita' di cui alla legge 12 agosto 1977 n. 675 recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore. 3. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 3, primo comma lettera d) della presente legge e fatta salva la natura del rapporto associativo che intercorre con la cooperativa, l'attivita' lavorativa prestata dai soci all'interno delle cooperative viene equiparata alla prestazione di lavoro subordinato. 4. Le cooperative che intendono accedere ai benefici della presente legge in forma singola o consortile devono possedere i requisiti di mutualita' di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni ed essere iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione. 5. I requisiti indicati nel presente art. devono essere posseduti all'atto della richiesta dei contributi regionali.