IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23, relativi alle indicazioni programmatiche dei comuni singoli o associati e alle domande delle societa', associazioni ed enti sportivi presentate per l'anno 1987, si applicano le procedure di cui ai commi successivi in deroga a quanto disposto al riguardo dalle leggi regionali 25 giugno 1984 n. 34 e 22 aprile 1985 n. 23. 2. La giunta regionale entro il 20 novembre 1988, in attuazione del programma pluriennale regionale di promozione sportiva di cui all'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23, individua gli interventi da finanziare. 3. Entro il termine perentorio del 10 dicembre 1988 i comuni singoli o associati nonche' le societa', le associazioni e gli enti sportivi di cui all'art. 8, secondo comma della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23, presentano al presidente della giunta regionale la domanda di concessione di contributo regionale. 4. Successivamente, e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione di contributo, i comuni singoli o associati nonche' le societa', le associazioni e gli enti sportivi presentano la documentazione prevista rispettivamente dall'art. 3, primo e secondo comma della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34 e dall'art. 11, quarto comma della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23. 5. La giunta regionale, nei limiti della disponibilita' di bilancio, entro il 31 dicembre 1988 concede il contributo, fissando altresi' il termine entro il quale i soggetti interessati devono provvedere alla consegna dei lavori o al loro inizio nel caso di esecuzione in economia. 6. Il presidente della giunta regionale liquida i contributi previo accertamento dell'osservanza da parte dei soggetti interessati degli obblighi ad essi spettanti indicati al quarto comma, nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34.