IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  la  concessione dei contributi di cui agli articoli 8 e 9
della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23, relativi alle indicazioni
programmatiche  dei  comuni  singoli o associati e alle domande delle
societa', associazioni ed enti sportivi presentate per  l'anno  1987,
si  applicano  le  procedure  di  cui ai commi successivi in deroga a
quanto disposto al riguardo dalle leggi regionali 25 giugno  1984  n.
34 e 22 aprile 1985 n. 23.
   2.  La  giunta  regionale entro il 20 novembre 1988, in attuazione
del programma pluriennale regionale di  promozione  sportiva  di  cui
all'art.  3 della legge regionale 22 aprile 1985 n. 23, individua gli
interventi da finanziare.
   3.  Entro  il  termine  perentorio  del  10 dicembre 1988 i comuni
singoli o associati nonche' le societa', le associazioni e  gli  enti
sportivi  di  cui  all'art. 8, secondo comma della legge regionale 22
aprile 1985 n. 23, presentano al presidente della giunta regionale la
domanda di concessione di contributo regionale.
   4.  Successivamente,  e  comunque  non oltre sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di concessione di  contributo,  i  comuni
singoli  o  associati nonche' le societa', le associazioni e gli enti
sportivi  presentano  la  documentazione   prevista   rispettivamente
dall'art.  3,  primo  e secondo comma della legge regionale 25 giugno
1984 n. 34 e dall'art. 11, quarto  comma  della  legge  regionale  22
aprile 1985 n. 23.
   5.  La  giunta  regionale,  nei  limiti  della  disponibilita'  di
bilancio, entro il 31 dicembre 1988 concede il  contributo,  fissando
altresi'  il  termine  entro  il  quale i soggetti interessati devono
provvedere alla consegna dei lavori o al  loro  inizio  nel  caso  di
esecuzione in economia.
   6.  Il  presidente  della  giunta  regionale  liquida i contributi
previo accertamento dell'osservanza da parte dei soggetti interessati
degli obblighi ad essi spettanti indicati al quarto comma, nonche' di
quelli stabiliti dall'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1984  n.
34.