IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modificazione dell'art. 3 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 1. Il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17 e' cosi' sostituito: "4. La licenza ha validita' triennale e si intende rinnovata mediante presentazione di apposita istanza al comune di residenza entro il 30 settembre dell'anno di scadenza. Il comune, con provvedimento motivato, puo' rinnovare la licenza anche per le istanze presentate entro il 30 settembre".