IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modificazione dell'art. 3
             della legge regionale 17 giugno 1987, n. 17
 
   1.  Il  quarto  comma  dell'art. 3 della legge regionale 17 giugno
1987, n. 17 e' cosi' sostituito:
   "4.  La  licenza  ha  validita'  triennale  e si intende rinnovata
mediante presentazione di apposita istanza  al  comune  di  residenza
entro il 30 settembre dell'anno di scadenza.
   Il  comune,  con provvedimento motivato, puo' rinnovare la licenza
anche per le istanze presentate entro il 30 settembre".