IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
                  Modalita' per la gestione unitaria
                dei rapporti economici con le farmacie
 
   1.  La  gestione  unitaria  dei  rapporti  economici  delle unita'
sanitarie locali con le  farmacie  per  l'erogazione  dell'assistenza
farmaceutica  di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
e' effettuata dall'unita' sanitaria locale individuata  dalla  giunta
regionale.
   2.   A   decorrere   dal  1989  il  finanziamento  dell'assistenza
farmaceutica  convenzionata  relativo  all'intero  territorio   della
Regione   e'   effettuato   a  favore  dell'unita'  sanitaria  locale
individuata ai sensi del primo comma.
   3.  Tale  unita'  sanitaria  locale,  nei  termini  e  secondo  le
modalita' fissate dall'accordo nazionale unico per la disciplina  dei
rapporti  con le farmacie stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge
23 dicembre  1978,  n.  833,  provvede  al  pagamento  alle  farmacie
convenzionate,  nei  limiti  complessivi  del finanziamento di cui al
secondo comma, previsto  dalla  legge  di  riparto  per  ogni  unita'
sanitaria locale.
   4.  Restano fermi l'esercizio della funzione di controllo da parte
delle  unita'  sanitarie   locali   sulle   spese   farmaceutiche   e
l'assunzione  delle  stesse nei bilanci delle unita' sanitarie locali
medesime.  La  giunta  regionale  fissa  modalita'  procedurali   per
l'applicazione del presente comma.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 2 dicembre 1988
 
                               MAGNANI