IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Modalita' per la gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie 1. La gestione unitaria dei rapporti economici delle unita' sanitarie locali con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e' effettuata dall'unita' sanitaria locale individuata dalla giunta regionale. 2. A decorrere dal 1989 il finanziamento dell'assistenza farmaceutica convenzionata relativo all'intero territorio della Regione e' effettuato a favore dell'unita' sanitaria locale individuata ai sensi del primo comma. 3. Tale unita' sanitaria locale, nei termini e secondo le modalita' fissate dall'accordo nazionale unico per la disciplina dei rapporti con le farmacie stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede al pagamento alle farmacie convenzionate, nei limiti complessivi del finanziamento di cui al secondo comma, previsto dalla legge di riparto per ogni unita' sanitaria locale. 4. Restano fermi l'esercizio della funzione di controllo da parte delle unita' sanitarie locali sulle spese farmaceutiche e l'assunzione delle stesse nei bilanci delle unita' sanitarie locali medesime. La giunta regionale fissa modalita' procedurali per l'applicazione del presente comma. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 2 dicembre 1988 MAGNANI