IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Organi e soggetti della programmazione
 
   1.  La  Regione  esercita le funzioni di programmazione in armonia
con i principi contenuti negli articoli 4,  5  e  67  dello  statuto,
avvalendosi  degli  organi  e  dei  soggetti  indicati  nel  presente
articolo.
   2.  Sono  organi  della programmazione il consiglio regionale e la
giunta regionale. La giunta regionale si avvale  del  comitato  della
programmazione  ai  fini  del coordinamento delle proprie funzioni di
programmazione, ai sensi della presente legge.
   3. Sono soggetti della programmazione la Regione e, secondo quanto
disposto negli  articoli  successivi,  gli  enti  locali  singoli  ed
associati.