IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Organi e soggetti della programmazione 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in armonia con i principi contenuti negli articoli 4, 5 e 67 dello statuto, avvalendosi degli organi e dei soggetti indicati nel presente articolo. 2. Sono organi della programmazione il consiglio regionale e la giunta regionale. La giunta regionale si avvale del comitato della programmazione ai fini del coordinamento delle proprie funzioni di programmazione, ai sensi della presente legge. 3. Sono soggetti della programmazione la Regione e, secondo quanto disposto negli articoli successivi, gli enti locali singoli ed associati.