IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Trattamento di missione 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale regionale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita dalle vigenti disposizioni e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita', di durata non inferiore a trenta giorni, e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT con deliberazione della giunta regionale in relazione a quanto stabilito dal decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agovolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato. 7. Al personale inviato in missione fuori sede e' corrisposta dall'ufficio economato, a richiesta dell'interessato, una anticipazione pari al 75 per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.