IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Trattamento di missione
 
   1.  A  decorrere dal 1 gennaio 1989, per incarichi di missione di
durata superiore a dodici  ore  al  personale  regionale  compete  il
rimborso   della  spesa  documentata,  mediante  fattura  o  ricevuta
fiscale, per il pernottamento in albergo della  categoria  consentita
dalle  vigenti  disposizioni  e  per uno o due pasti giornalieri, nel
limite  di  lire  trentamila  per  il  primo  pasto   e   complessive
sessantamila  per  i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore
ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
   2.  Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al
trenta per cento delle vigenti misure  delle  indennita'  orarie  e/o
giornaliere.  Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di
trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.
   3.  Per  incarichi di durata inferiore ad otto ore l'indennita' di
trasferta continua a corrispondersi secondo  misure  e  modalita'  in
atto previste.
   4.  Nei casi di missione continuativa nella medesima localita', di
durata non inferiore a trenta giorni, e' consentito il rimborso della
spesa  per  il  pernottamento  in residenza turistico-alberghiera, di
categoria corrispondente a quella ammessa per  l'albergo,  sempreche'
risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima localita'.
   5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1 sono rivalutati
annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1990, in relazione ad aumenti
intervenuti  nel  costo  della  vita  in  base  agli indici ISTAT con
deliberazione della giunta regionale in relazione a quanto  stabilito
dal  decreto  del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica.
   6.  Il  personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al
seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata  o
facente  parte  di  delegazione  ufficiale dell'amministrazione, puo'
essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi
e  delle agovolazioni previste per il dipendente in missione di grado
piu' elevato.
   7.  Al  personale  inviato  in  missione fuori sede e' corrisposta
dall'ufficio   economato,   a   richiesta    dell'interessato,    una
anticipazione  pari  al  75  per  cento  del  trattamento complessivo
spettante per la missione.