IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  presente  legge  regionale  disciplina gli adempimenti per
l'attivazione di interventi  nel  settore  degli  acquedotti  non  di
competenza  statale in attuazione dell'art. 17, comma 38, della legge
11 marzo 1988, n. 67 e nel rispetto delle disposizioni  di  cui  alla
deliberazione  del  Comitato  Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) de 14 giugno 1988, assunta ai sensi del comma 42 del
precitato art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67.