IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge regionale disciplina gli adempimenti per l'attivazione di interventi nel settore degli acquedotti non di competenza statale in attuazione dell'art. 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) de 14 giugno 1988, assunta ai sensi del comma 42 del precitato art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67.