(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 5 del
                          1 febbraio 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Installazione o modifica di impianti
                      per teleradiocomunicazioni
 
   1.   L'installazione   o   la   modifica   di   impianti   per  le
teleradiocomunicazioni   e'   subordinata   all'autorizzazione    del
presidente  della  giunta  regionale  di  cui  al successivo art. 2 e
all'autorizzazione edilizia di cui al successivo art. 3, nel rispetto
delle competenze statali in materia.