(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 5 del 1 febbraio 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Installazione o modifica di impianti per teleradiocomunicazioni 1. L'installazione o la modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni e' subordinata all'autorizzazione del presidente della giunta regionale di cui al successivo art. 2 e all'autorizzazione edilizia di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle competenze statali in materia.