IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Casi di incompatibilita'
 
   1.  Il  dipendente regionale non puo' esercitare alcun commercio o
industria, ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze
di  privati o di altri enti; non puo', altresi', accettare cariche in
societa' o enti costituiti a fine di lucro.
   2.  Non  sono da considerare violazioni al divieto di cui al comma
precedente ne' la mera iscrizione negli albi  professionali,  ne'  lo
svolgimento  di attivita' professionali a favore dell'amministrazione
regionale.
   3.  E',  altresi',  fatto  divieto  al  personale dipendente della
Regione di effettuare prestazioni di lavoro ovvero assumere incarichi
a  favore  di terzi qualora cio' pregiudichi l'osservanza dell'orario
di lavoro, oppure sia in contrasto con gli interessi  della  Regione,
degli  enti  da  questa  dipendenti e delle societa' a partecipazione
regionale o determini situazioni conflittuali rispetto alle  funzioni
esercitate nell'a'mbito dell'amministrazione regionale, tali ritenute
dalla giunta regionale.
   4.   E'  fatto  obbligo  al  personale  dipendente  di  comunicare
preventivamente  all'amministrazione  regionale  l'effettuazione   di
prestazioni  di  lavoro  ovvero l'assunzione di incarichi a favore di
terzi, indicandone la natura, la durata, l'impegno lavorativo nonche'
gli eventuali compensi spettanti.
   5.  In  ogni  caso  il  personale  dipendente  e' tenuto, all'atto
dell'assunzione  in  servizio,  a  dichiarare  di  non  trovarsi   in
situazione  di  incompatiblita' con lo stato di dipendente regionale,
ai sensi dei precedenti 1 e 3 comma, e a comunicare ogni successiva
variazione  della predetta situazione entro 30 giorni dal verificarsi
dell'evento.