IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Casi di incompatibilita' 1. Il dipendente regionale non puo' esercitare alcun commercio o industria, ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o di altri enti; non puo', altresi', accettare cariche in societa' o enti costituiti a fine di lucro. 2. Non sono da considerare violazioni al divieto di cui al comma precedente ne' la mera iscrizione negli albi professionali, ne' lo svolgimento di attivita' professionali a favore dell'amministrazione regionale. 3. E', altresi', fatto divieto al personale dipendente della Regione di effettuare prestazioni di lavoro ovvero assumere incarichi a favore di terzi qualora cio' pregiudichi l'osservanza dell'orario di lavoro, oppure sia in contrasto con gli interessi della Regione, degli enti da questa dipendenti e delle societa' a partecipazione regionale o determini situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate nell'a'mbito dell'amministrazione regionale, tali ritenute dalla giunta regionale. 4. E' fatto obbligo al personale dipendente di comunicare preventivamente all'amministrazione regionale l'effettuazione di prestazioni di lavoro ovvero l'assunzione di incarichi a favore di terzi, indicandone la natura, la durata, l'impegno lavorativo nonche' gli eventuali compensi spettanti. 5. In ogni caso il personale dipendente e' tenuto, all'atto dell'assunzione in servizio, a dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatiblita' con lo stato di dipendente regionale, ai sensi dei precedenti 1 e 3 comma, e a comunicare ogni successiva variazione della predetta situazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.