IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Nuove piante organiche 1. Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali: 1) 25 marzo 1985, n. 23; 2) 25 marzo 1985, n. 24; 3) 30 marzo 1987, n. 22 e 4) 7 settembre 1987, n. 51, con le quali sono state rispettivamente istituite la riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, la riserva naturale speciale della Bessa, il Parco naturale del Monte Fenera e la riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinita' di Ghiffa sono previste le seguenti dotazioni organiche: a) riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto: n. 6 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica: V : n. 3 VI : n. 1 VII : n. 1 prima qualifica dirigenziale: n. 1 b) riserva naturale speciale della Bessa: n. 8 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica: IV : n. 1 V : n. 4 VI : n. 1 VII : n. 1 prima qualifica dirigenziale: n. 1 c) parco naturale del Monte Fenera: n. 8 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica: IV : n. 1 V : n. 4 VI : n. 1 VII : n. 1 prima qualifica dirigenziale: n. 1 d) riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinita' di Ghiffa: n. 8 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica: IV : n. 3 V : n. 2 VI : n. 1 VII : n. 1 prima qualifica dirigenziale: n. 1 2. I dipendenti inquadrati nella prima qualifica dirigenziale previsti nelle piante organiche di cui al presente articolo svolgono le funzioni di Direttore del parco o della riserva naturale.