IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Nuove piante organiche
 
   1. Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:
    1) 25 marzo 1985, n. 23;
    2) 25 marzo 1985, n. 24;
    3) 30 marzo 1987, n. 22 e
    4) 7 settembre 1987, n. 51,
con le quali sono state rispettivamente istituite la riserva naturale
speciale della Valleandona e della Val  Botto,  la  riserva  naturale
speciale della Bessa, il Parco naturale del Monte Fenera e la riserva
naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinita' di  Ghiffa  sono
previste le seguenti dotazioni organiche:
    a) riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto:
n. 6 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
V   : n. 3
VI  : n. 1
VII : n. 1
prima qualifica dirigenziale: n. 1
    b)  riserva  naturale speciale della Bessa: n. 8 dipendenti cosi'
ripartiti per qualifica:
IV  : n. 1
V   : n. 4
VI  : n. 1
VII : n. 1
prima qualifica dirigenziale: n. 1
    c)  parco  naturale  del  Monte  Fenera:  n.  8  dipendenti cosi'
ripartiti per qualifica:
IV  : n. 1
V   : n. 4
VI  : n. 1
VII : n. 1
prima qualifica dirigenziale: n. 1
    d)  riserva  naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinita'
di Ghiffa: n. 8 dipendenti cosi' ripartiti per qualifica:
IV  : n. 3
V   : n. 2
VI  : n. 1
VII : n. 1
prima qualifica dirigenziale: n. 1
   2.  I  dipendenti  inquadrati  nella  prima qualifica dirigenziale
previsti nelle piante organiche di cui al presente articolo  svolgono
le funzioni di Direttore del parco o della riserva naturale.