(Pubblicata nel suppl. al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
                      n. 20 del 3 febbraio 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.    La   Giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente, per il 1989, per un periodo comunque non  superiore
a   quattro  mesi,  il  bilancio  di  previsione  della  Regione  per
l'esercizio finanziario  1989,  limitatamente  ai  capitoli  indicati
nell'allegato "A".
   2.  E'  autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate,
l'impegno e il pagamento delle  spese  sulla  base  del  Bilancio  di
previsione  della  Regione  per  il  1988, nei limiti di cui al primo
comma del presente articolo e ai sensi  del  quarto  e  quinto  comma
dell'articolo  50  della  legge  regionale  30  maggio  1977, n. 17 e
succesive modificazioni ed integrazioni.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
    Bari, addi' 24 gennaio 1989
 
                              COLASANTO