(Pubblicata nel suppl. al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 3 febbraio 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, per il 1989, per un periodo comunque non superiore a quattro mesi, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989, limitatamente ai capitoli indicati nell'allegato "A". 2. E' autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del Bilancio di previsione della Regione per il 1988, nei limiti di cui al primo comma del presente articolo e ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e succesive modificazioni ed integrazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, addi' 24 gennaio 1989 COLASANTO