L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Governo della Regione e' aurorizzato, anorma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sara' approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 gennaio 1989, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1989, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale con esclusione degli stanziamenti dei capitoli 38823, 55688, 55691, 58801, 58802, 58901, 68592, 85206, 85367, 87379, nonche' delle spese per nuovi limiti di impegno previste dagli articoli 6 ed 8 del disegno di legge ed iscritte ai capitoli 55680, 55687, 55689, 55692, 56486, 68551, 68557, 68561, 68574, 68575, 68586, 68587, 68591.