L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le spese per investimenti da effettuarsi da parte dei comuni in esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, sono poste per il triennio 1989-1991 a carico del Fondo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto regionale e sono stabilite nell'importo di lire 530.000 milioni per ciascun anno del triennio. 2. L'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 35, e l'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1988, n. 4, sono abrogati.