L'ASSEMBLEA REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le spese per investimenti da effettuarsi da parte dei comuni in
esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione  ai
sensi  della  legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, sono poste per il
triennio 1989-1991 a carico del Fondo di  solidarieta'  nazionale  di
cui   all'articolo  38  dello  statuto  regionale  e  sono  stabilite
nell'importo di lire 530.000 milioni per ciascun anno del triennio.
   2.  L'articolo  1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 35, e
l'articolo 1  della  legge  regionale  26  marzo  1988,  n.  4,  sono
abrogati.