IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Integrazione del primo comma dell'art. 4
 
   1.  Al  primo  comma  dell'art. 4 della legge regionale 29 gennaio
1987, n. 9,  concernente  la  riforma  dell'organizzazione  turistica
della Regione, e' aggiunta la seguente lettera:
    "  l) un rappresentante concordato tra le associazioni e consorzi
di operatori turistici, beneficiari dei contributi di cui alla  legge
regionale  24  agosto  1982,  n. 47, concernente provvedimenti per la
promozione di forme associative tra operatori turistici".