IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Integrazione del primo comma dell'art. 4 1. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente la riforma dell'organizzazione turistica della Regione, e' aggiunta la seguente lettera: " l) un rappresentante concordato tra le associazioni e consorzi di operatori turistici, beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, concernente provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici".