(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 4 del 27 gennaio 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il testo di cui all'art. 39, lettera e), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, e' cosi' sostituito: "e) la Giunta regionale puo' concedere finanziamenti all'Istituto interregionale per il miglioramento zootecnico (Intermizoo), sulla base di specifici programmi predisposti dall'Istituto stesso, per azioni di miglioramento della produzione ippica regionale comprendenti altresi' l'acquisto, il mantenimento e l'impiego di stalloni riproduttori in pubbliche stazioni di monta equina nel rispetto della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 'Disciplina della riproduzione animale'.".