(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e seervizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, comma 3, della costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni.