(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 11
                          del 15 marzo 1989)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti
tra insediamenti abitativi e seervizi religiosi ad  essi  pertinenti,
nel  quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed
agli enti istituzionalmente competenti  in  materia  di  culto  della
chiesa  cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti
con lo stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, comma 3,  della
costituzione  e  che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei
comuni.