(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 dell'8 marzo 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I comuni trasmettono la documentazione di cui al presente comma entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine il richiedente puo', attestando la data dell'avvenuta presentazione della domanda al comune, ripresentare la domanda direttamente alla commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale degli imprenditori agricoli".