(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 26 dell'8 marzo 1989)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 7 marzo 1989, n.
10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I comuni trasmettono
la  documentazione  di  cui  al  presente comma entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda. Trascorso tale  termine  il  richiedente
puo', attestando la data dell'avvenuta presentazione della domanda al
comune,  ripresentare  la  domanda  direttamente   alla   commissione
provinciale  per la tenuta dell'albo professionale degli imprenditori
agricoli".