la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il termine per la presentazione delle domande, di cui al primo
comma dell'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, e'
elevato a 60 giorni.
   2.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente
legge, e' ammessa la presentazione di domande  per  il  conseguimento
delle  provvidenze di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45,
conseguenti  ad  eventi  calamitosi   dichiarati   con   decreto   di
riconoscimento  dal  Presidente  della  Giunta  regionale  pubblicato
successivamente al 31 dicembre 1988.