la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine per la presentazione delle domande, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, e' elevato a 60 giorni. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' ammessa la presentazione di domande per il conseguimento delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, conseguenti ad eventi calamitosi dichiarati con decreto di riconoscimento dal Presidente della Giunta regionale pubblicato successivamente al 31 dicembre 1988.