la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  personale  che,  alla  data  del  30 giugno 1987, prestava
servizio  presso  l'Assessorato   regionale   della   programmazione,
bilancio e assetto del territorio con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 30 della legge  regionale
1  agosto  1975,  n.  33, purche' in possesso del titolo di studio e
degli  altri  requisiti  generali  previsti  per  l'assunzione   agli
impieghi  regionali, eccezion fatta per il limite massimo di eta' per
la partecipazione ai concorsi,  e'  inquadrato  al  livello  iniziale
della settima qualifica funzionale del ruolo unico regionale.
   2.  L'inquadramento  e' disposto previo superamento di un concorso
pubblico  riservato,  per  titoli  ed  esami,  indetto  con   decreto
dell'Assessore  degli  affari  generali,  personale  e  riforma della
Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale,  entro  60
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.
L'inquadramento   decorre   dal   momento   dell'approvazione   della
graduatoria concorsuale.
   3.  Le  materie  di  esame,  i  criteri  per la composizione delle
commissioni esaminatrici, la formazione  delle  graduatorie  ed  ogni
altra  specificazione  necessaria  sono  disciplinati dal decreto che
indice il concorso, sentito il Comitato per  l'organizzazione  ed  il
personale.
   4.  Ai  fni  degli  inquadramenti  previsti  dal primo comma, alla
dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione
regionale,  di  cui  alla  tabella A allegata alla legge regionale 14
novembre 1988, n. 42, sono  approvate,  per  sopperire  alle  carenze
nell'organico  del  Centro regionale di programmazione, variazioni in
aumento della settima qualifica funzionale per n. 21 posti.
   5.  Al  personale  inquadrato  ai  sensi  della presente legge, il
servizio  reso   alle   dipendenze   dell'Amministrazione   regionale
anteriormente  all'inquadramento  e'  riconosciuto utile ai soli fini
economici.
   6.  Il  personale  inquadrato  ai  sensi  della  presente legge e'
assegnato   agli   uffici   dell'Ammministrazione    regionale    con
provvedimento  dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di
personale.