la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'anno 1989, in deroga a quanto previsto dagli articoli 20, lettera h) e 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le quote spettanti ai Comuni, alle Province ed alle Unita' sanitarie locali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali sono ripartite secondo i seguenti criteri. 2. Le somme disponibili del fondo socio-assistenziale di cui all'articolo 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, devono essere destinate alle spese derivanti agli enti titolari delle funzioni dall'erogazione di servizi e di prestazioni socio-assistenziali. 3. Le somme devono essere ripartite sulla base dei finanziamenti gia' concessi o comunque stanziati o erogati dalla Regione in conto esercizio finanziario 1988 per servizi e prestazioni rese nell'ambito territoriale di ciascun ente ai sensi delle disposizioni legislative allora vigenti. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresi' per il finanziamento degli interventi a carattere socio-assistenziale di cui agli articoli 4, 5, 7 e 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.