la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per l'anno 1989, in deroga a quanto previsto dagli articoli 20,
lettera h) e 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le quote
spettanti  ai  Comuni,  alle Province ed alle Unita' sanitarie locali
per l'esercizio delle  funzioni  socio-assistenziali  sono  ripartite
secondo i seguenti criteri.
   2.  Le  somme  disponibili  del  fondo  socio-assistenziale di cui
all'articolo 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n.  4,  devono
essere  destinate  alle  spese  derivanti  agli  enti  titolari delle
funzioni   dall'erogazione    di    servizi    e    di    prestazioni
socio-assistenziali.
   3.  Le  somme devono essere ripartite sulla base dei finanziamenti
gia' concessi o comunque stanziati o erogati dalla Regione  in  conto
esercizio finanziario 1988 per servizi e prestazioni rese nell'ambito
territoriale di ciascun ente ai sensi delle disposizioni  legislative
allora vigenti.
   4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si applicano
altresi'  per  il  finanziamento   degli   interventi   a   carattere
socio-assistenziale  di  cui  agli  articoli  4, 5, 7 e 9 della legge
regionale 7 giugno 1984, n. 28.