IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 80 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, concernente l'emanazione di un testo unico delle leggi provinciali sull'ordinarnento del personale provinciale addetto alla formazione professionale, risultante dalle norme legislative attualmente in vigore; Viste le norme che regolano l'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale contenute nelle leggi provinciali 5 settembre 1964, 15, 25 marzo 1966, n. 4, 20 novembre 1968, n. 21, 3 settembre 1969, n. 8, 16 agosto 1972, n. 17, 24 novembre 1973, n. 76, 22 gennaio 1975, n. 9, 5 gennaio 1978, n. 3, 21 novembre 1978, n. 67, 30 aprile 1979, n. 3, 29 giugno 1987, n. 12; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7942 del 5 dicembre 1988, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale. Decreta: E' emanato nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, il "Testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale". I decreti del presidente della giunta provinciale del 14 maggio 1980, n. 15 e del 22 agosto 1988, n. 23, sono revocati. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 23 dicembre 1988 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1989. Registro n. 2, foglio n. 161. _________ Testo unico delle leggi sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. (art. 2 L.P. 29.6.1987, n. 12) Categorie 1. Il trattamento giuridico ed economico del personale provinciale addetto alla formazione professionale, come definito dall'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, e' regolato dal presente testo unico. Il personale comprende le seguenti categorie: a) personale direttivo; b) personale insegnante; c) personale non insegnante.