IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto  l'art.  80  della  legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12,
concernente l'emanazione di un testo unico  delle  leggi  provinciali
sull'ordinarnento  del  personale provinciale addetto alla formazione
professionale, risultante  dalle  norme  legislative  attualmente  in
vigore;
   Viste   le   norme   che   regolano  l'ordinamento  del  personale
provinciale addetto alla  formazione  professionale  contenute  nelle
leggi  provinciali  5  settembre  1964,  15,  25 marzo 1966, n. 4, 20
novembre 1968, n. 21, 3 settembre 1969, n. 8, 16 agosto 1972, n.  17,
24 novembre 1973, n. 76, 22 gennaio 1975, n. 9, 5 gennaio 1978, n. 3,
21 novembre 1978, n. 67, 30 aprile 1979, n. 3, 29 giugno 1987, n. 12;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 7942 del 5
dicembre 1988, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi
provinciali  sull'ordinamento  del personale provinciale addetto alla
formazione professionale.
 
                               Decreta:
 
   E'  emanato  nel  testo  allegato,  che  fa  parte  integrante del
presente  decreto,  il   "Testo   unico   delle   leggi   provinciali
sull'ordinamento  del  personale  provinciale addetto alla formazione
professionale".
   I  decreti  del  presidente della giunta provinciale del 14 maggio
1980, n. 15 e del 22 agosto 1988, n. 23, sono revocati.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, 23 dicembre 1988
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1989.
Registro n. 2, foglio n. 161.
                              _________
 
             Testo unico delle leggi sull'ordinamento del
     personale provinciale addetto alla formazione professionale
 
                               PARTE I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1.
                    (art. 2 L.P. 29.6.1987, n. 12)
                              Categorie
 
   1. Il trattamento giuridico ed economico del personale provinciale
addetto alla formazione  professionale,  come  definito  dall'art.  1
della  legge  provinciale  27  agosto  1962,  n.  9,  e' regolato dal
presente testo unico. Il personale comprende le seguenti categorie:
     a) personale direttivo;
     b) personale insegnante;
     c) personale non insegnante.