(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 7 marzo 1989) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7496 del 21 novembre 1988; Decreta: E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione all'art. 6, comma 2 della legge provinciale n. 1 del 3 gennaio 1986, concernente le norme sulla concessione di contributi per periodi di specializzazione e/o pratica, che fa parte integrante del presente decreto. Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrzione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 11 gennaio 1989 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1989 Registro n. 4, foglio n. 23 ___________ Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, "Norme sulla concessione di contributi per periodi di specializzazione e/o pratica". Art. 1. 1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, sia i dipendeti di ruolo che quelli non di ruolo dei servizi sanitari delle Unita' sanitarie locali e di quelli gestiti diretamente dalla Provincia. Possono altresi' beneficiare dei predetti contributi coloro che al momento della presentazione della domanda non operino nel servizio sanitario pubblico, fatta salva l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 7 della predetta legge provinciale, sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 2.