(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto
                    Adige n. 11 del 7 marzo 1989)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 7496 del 21
novembre 1988;
 
                               Decreta:
 
   E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione all'art. 6, comma 2
della legge provinciale n. 1 del 3 gennaio 1986, concernente le norme
sulla  concessione  di contributi per periodi di specializzazione e/o
pratica, che fa parte integrante del presente decreto.
   Il  presente regolamento sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrzione e pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, addi' 11 gennaio 1989
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1989
Registro n. 4, foglio n. 23
                             ___________
 
Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, comma 2, della legge
   provinciale  3  gennaio  1986,  n.  1, "Norme sulla concessione di
   contributi per periodi di specializzazione e/o pratica".
 
                               Art. 1.
 
   1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 6, comma
2 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, sia  i  dipendeti  di
ruolo  che  quelli  non  di  ruolo  dei servizi sanitari delle Unita'
sanitarie locali e di quelli  gestiti  diretamente  dalla  Provincia.
Possono  altresi'  beneficiare  dei predetti contributi coloro che al
momento della presentazione della domanda non  operino  nel  servizio
sanitario  pubblico,  fatta  salva  l'osservanza  di quanto stabilito
dall'articolo  7  della  predetta   legge   provinciale,   sostituito
dall'articolo 4 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 2.