la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  Emilia-Romagna, al fine di rendere compatibile il
miglioramento qualitativo e quantitativo  delle  produzioni  agricole
con  le  esigenze  di  tutela  ambientale e della salute, promuove la
diffusione delle metodologie di  difesa  fitosanitaria  basate  sulla
lotta integrata e biologica.
   2.  A  tale  scopo  e'  concesso alla Centrale ortofrutticola alla
produzione - Societa' cooperativa a responsabilita'  limitata  -  con
sede  in Cesena, un contributo in conto capitale per la realizzazione
di un impianto per la produzione  di  organismi  utili  da  impiegare
nella  difesa  fitosanitaria  integrata  e  biologica  delle  colture
agricole e forestali e, piu' in generale, nel settore agricolo.
   3.  La  concessione  del  contributo di cui al primo comma, il cui
ammontare non potra' superare il 60% della spesa ammessa e che  sara'
comunque  contenuto  nell'importo  massimo  di  L.  2.500.000.000, e'
disposta dal Consiglio regionale  previa  approvazione  del  relativo
progetto esecutivo.
   4.  Il  contributoo  e'  concesso  anche  ad integrazione, fino al
limite   della   copertura   dell'intero   costo   di   realizzazione
dell'impianto,  di altri eventuali finanziamenti disposti allo stesso
titolo a favore della  Centrale  ortofrutticola  alla  produzione  da
parte dell'ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative.
   5. L'erogazione avverra' in due soluzioni:
    acconto  del  70% a presentazione della dichiarazione di avvenuto
inizio lavori, sottoscritta dal legale rappresentante della Centrale;
    30%  a  saldo,  od eventuale conguaglio, ad avvenuto accertamento
della esecuzione dell'opera.