la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rendere compatibile il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole con le esigenze di tutela ambientale e della salute, promuove la diffusione delle metodologie di difesa fitosanitaria basate sulla lotta integrata e biologica. 2. A tale scopo e' concesso alla Centrale ortofrutticola alla produzione - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata - con sede in Cesena, un contributo in conto capitale per la realizzazione di un impianto per la produzione di organismi utili da impiegare nella difesa fitosanitaria integrata e biologica delle colture agricole e forestali e, piu' in generale, nel settore agricolo. 3. La concessione del contributo di cui al primo comma, il cui ammontare non potra' superare il 60% della spesa ammessa e che sara' comunque contenuto nell'importo massimo di L. 2.500.000.000, e' disposta dal Consiglio regionale previa approvazione del relativo progetto esecutivo. 4. Il contributoo e' concesso anche ad integrazione, fino al limite della copertura dell'intero costo di realizzazione dell'impianto, di altri eventuali finanziamenti disposti allo stesso titolo a favore della Centrale ortofrutticola alla produzione da parte dell'ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative. 5. L'erogazione avverra' in due soluzioni: acconto del 70% a presentazione della dichiarazione di avvenuto inizio lavori, sottoscritta dal legale rappresentante della Centrale; 30% a saldo, od eventuale conguaglio, ad avvenuto accertamento della esecuzione dell'opera.