la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   I  profili  professionali  delle  qualifiche VIII e VI di cui agli
allegati C/3 e C/4 della legge regionale 12 agosto 1986, n. 38, e  le
relative dotazioni, sono variati come dalle tabelle allegate numeri 1
e 2. E' altresi' variata come da  tabella  allegato  3  la  dotazione
della  1a qualifica dirigenziale per le esigenze della organizzazione
periferica, come prevista dalla legge regionale 12  agosto  1986,  n.
38.