la seguente legge: Art. 1. I profili professionali delle qualifiche VIII e VI di cui agli allegati C/3 e C/4 della legge regionale 12 agosto 1986, n. 38, e le relative dotazioni, sono variati come dalle tabelle allegate numeri 1 e 2. E' altresi' variata come da tabella allegato 3 la dotazione della 1a qualifica dirigenziale per le esigenze della organizzazione periferica, come prevista dalla legge regionale 12 agosto 1986, n. 38.