la seguente legge: Art. 1. Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 74 dell'8 settembre 1988, viene inserito il seguente: A tal fine, i privati titolari di autorizzazioni per la realizzazione di discariche rilasciate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge regionale 23 maggio 1985, n. 60, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, prima di realizzare gli impianti debbono richiedere ai Comuni sede delle discariche previste dal Piano, o ai Consorzi fra i Comuni se gia' costituiti, apposito atto di impegno alla stipula della concessione. In caso di mancato consenso a tale stipula l'autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale si intende decaduta.