la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 74 dell'8
settembre 1988, viene inserito il seguente:
    A   tal  fine,  i  privati  titolari  di  autorizzazioni  per  la
realizzazione di discariche  rilasciate  dalla  Giunta  regionale  ai
sensi  degli articoli 8 e 11 della legge regionale 23 maggio 1985, n.
60, anche antecedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  prima di realizzare gli impianti debbono richiedere
ai Comuni sede delle discariche previste dal Piano, o ai Consorzi fra
i  Comuni  se  gia' costituiti, apposito atto di impegno alla stipula
della concessione.
   In  caso  di  mancato  consenso  a  tale  stipula l'autorizzazione
rilasciata dalla Giunta regionale si intende decaduta.