la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art.  1  della legge regionale 3 novembre 1987, n. 68, dopo le
parole "nuovi  stabilimenti"  vanno  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero
all'assetto,  sistemazione  e  gestione  di  zone  industriali e aree
industriali attrezzate, nonche' alla localizzazione di infrastrutture
per nuovi insediamenti industriali".