la seguente legge: Art. 1. All'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1987, n. 68, dopo le parole "nuovi stabilimenti" vanno aggiunte le seguenti: "ovvero all'assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, nonche' alla localizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali".