la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  primo  comma  dell'art.  11 della legge regionale 16 settembre
1982, n. 75, e' integrato come segue:
   "Tale  collegamento  puo' attuarsi anche mediante la presenza, per
non meno di due ore giornaliere, presso le Case di Riposo  pubbliche,
di un medico e di un infermiere professionale.
   A  tal  fine  l'Ente  gestore  della  struttura assistenziale deve
avanzare richiesta alla unita' locale socio-sanitaria nel cui  ambito
ha sede".