la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 16 settembre 1982, n. 75, e' integrato come segue: "Tale collegamento puo' attuarsi anche mediante la presenza, per non meno di due ore giornaliere, presso le Case di Riposo pubbliche, di un medico e di un infermiere professionale. A tal fine l'Ente gestore della struttura assistenziale deve avanzare richiesta alla unita' locale socio-sanitaria nel cui ambito ha sede".