la seguente legge: Art. 1. Il terzo comma dell'art. 2 (Strade ed acquedotti) e' soppresso. Il terzo comma dell'art. 3 (Elettrodotti) e' soppresso e sostituito dal seguente: "L'onere per la realizzazione di detti piani e' posto per l'80% a carico della Regione e per il 20% a carico degli Enti richiedenti. Il quarto comma dell'art. 3 (Elettrodotti) e' soppresso. Il quarto comma dell'art. 4 (Programmazione degli interventi) e' modificato come segue: "Il programma ed i piani esecutivi, nonche' il programma degli interventi di cui all'art. 2 (Strade ed acquedotti) sono approvati dalla Giunta regionale d'intesa con la Commissione consiliare agricoltura.