la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il terzo comma dell'art. 2 (Strade ed acquedotti) e' soppresso.
   Il   terzo   comma  dell'art.  3  (Elettrodotti)  e'  soppresso  e
sostituito dal seguente:
   "L'onere  per la realizzazione di detti piani e' posto per l'80% a
carico della Regione e per il 20% a carico degli Enti richiedenti.
   Il quarto comma dell'art. 3 (Elettrodotti) e' soppresso.
   Il  quarto  comma dell'art. 4 (Programmazione degli interventi) e'
modificato come segue:
   "Il  programma  ed  i  piani esecutivi, nonche' il programma degli
interventi di cui all'art. 2 (Strade ed  acquedotti)  sono  approvati
dalla   Giunta  regionale  d'intesa  con  la  Commissione  consiliare
agricoltura.