la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  garanzia  fidejussoria  rilasciata dalla Regione in favore del
Teatro Stabile di L'Aquila (T.S.A.), di cui alla  legge  regionale  4
maggio  1987,  n.  19,  fino alla concorrenza di L. 1.000 milioni, e'
rinnovata fino al  31  dicembre  1989.  La  relativa  concessione  e'
disposta con le modalita' di cui alla citata legge n. 19 del 1987.