la seguente legge: Art. 1. La garanzia fidejussoria rilasciata dalla Regione in favore del Teatro Stabile di L'Aquila (T.S.A.), di cui alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 19, fino alla concorrenza di L. 1.000 milioni, e' rinnovata fino al 31 dicembre 1989. La relativa concessione e' disposta con le modalita' di cui alla citata legge n. 19 del 1987.