la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Rifinanziamento
 
   La  legge regionale 14 maggio 1985, n. 37, recante disposizioni in
materia di protezione civile nel  rispetto  dei  limiti  posti  dalla
vigente  legislazione  dello Stato, e' rifinanziata per consentire la
prosecuzione  delle  attivita'  avviate  e  il  conseguimento   degli
obiettivi dalla stessa prefissati.