la seguente legge: Art. 1. Rifinanziamento La legge regionale 14 maggio 1985, n. 37, recante disposizioni in materia di protezione civile nel rispetto dei limiti posti dalla vigente legislazione dello Stato, e' rifinanziata per consentire la prosecuzione delle attivita' avviate e il conseguimento degli obiettivi dalla stessa prefissati.