la seguente legge: Art. 1. Dopo il quarto comma, art. 1, della legge regionale 9 settembre 1986, n. 47, sono aggiunti i seguenti commi: "Le graduatorie dei concorsi sopra indicati sono utilizzate, per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, per coprire tutti i posti di veterinario dirigente, con esclusione di quelli per i quali siano state attivate le procedure concorsuali vacanti nelle unita' locali socio-sanitarie e nei presidi multizonali di igiene e profilassi. Nelle attribuzioni dei posti hanno la precedenza i veterinari utilmente collocati nella graduatoria delle singole unita' locali socio-sanitarie, poi in quella delle unita' locali socio-sanitarie della provincia e, infine, in quella regionale.