la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Dopo  il  quarto  comma, art. 1, della legge regionale 9 settembre
1986, n. 47, sono aggiunti i seguenti commi:
   "Le  graduatorie  dei concorsi sopra indicati sono utilizzate, per
un periodo di due anni dalla data  di  pubblicazione  della  presente
legge,  per  coprire  tutti  i  posti  di  veterinario dirigente, con
esclusione di quelli per i quali siano state  attivate  le  procedure
concorsuali vacanti nelle unita' locali socio-sanitarie e nei presidi
multizonali di igiene e profilassi.
   Nelle  attribuzioni  dei  posti  hanno  la precedenza i veterinari
utilmente collocati nella graduatoria  delle  singole  unita'  locali
socio-sanitarie,  poi  in  quella delle unita' locali socio-sanitarie
della provincia e, infine, in quella regionale.