la seguente legge: Art. 1. L'art. 4 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 69, e' sostituito dal seguente: "I fondi assegnati alla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1-sexies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, per il finanziamento delle funzioni della soppressa ONPI, sono destinati al finanziamento delle spese di funzionamento delle strutture residenziali della medesima ex ONPI, ubicate nell'ambito regionale. L'importo e' determinato annualmente sulla base di programmi di attivita' dei comuni, ove ricadono le strutture ex ONPI. La parte eventualmente rimanente dei fondi assegnati alla Regione Abruzzo per il medesimo titolo sara' iscritta in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa e destinata alla promozione di interventi in favore delle persone anziane di cui alla legge regionale 16 settembre 1982, n. 75". I fondi di cui al primo comma sono annualmente ripartiti dalla Giunta regionale tra i comuni nei quali sono ubicate le strutture residenziali della ex ONPI, in proporzione alla capacita' ricettiva delle stesse, per essere destinati alle relative spese di funzionamento.