la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  4  della  legge  regionale  27  agosto  1982,  n.  69,  e'
sostituito dal seguente: "I fondi assegnati alla Regione Abruzzo,  ai
sensi  dell'art. 1-sexies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, per il
finanziamento delle funzioni della soppressa ONPI, sono destinati  al
finanziamento   delle   spese   di   funzionamento   delle  strutture
residenziali della medesima ex ONPI, ubicate  nell'ambito  regionale.
L'importo  e'  determinato  annualmente  sulla  base  di programmi di
attivita' dei comuni, ove ricadono le strutture ex ONPI.
   La  parte eventualmente rimanente dei fondi assegnati alla Regione
Abruzzo per il medesimo titolo sara' iscritta in un apposito capitolo
dello  stato di previsione della spesa e destinata alla promozione di
interventi  in  favore  delle  persone  anziane  di  cui  alla  legge
regionale 16 settembre 1982, n. 75".
   I  fondi  di  cui  al primo comma sono annualmente ripartiti dalla
Giunta regionale tra i comuni nei quali  sono  ubicate  le  strutture
residenziali  della  ex ONPI, in proporzione alla capacita' ricettiva
delle  stesse,  per  essere  destinati   alle   relative   spese   di
funzionamento.