la seguente legge: Art. 1. Il regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche, citato nel primo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, e' prorogato sino all'approvazione degli Statuti dei Consorzi comprensoriali di cui all'art. 4 della citata legge regionale n. 66/1987 ed ai conseguenti trasferimenti previsti agli articoli 22 e 27 della legge regionale sopra richiamata e comunque non oltre il 31 dicembre 1989.