la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  regime  provvisorio  nella  gestione  finanziaria  delle opere
acquedottistiche, citato nel primo comma  dell'art.  42  della  legge
regionale   16   settembre   1987,   n.   66,   e'   prorogato   sino
all'approvazione degli Statuti dei  Consorzi  comprensoriali  di  cui
all'art.  4 della citata legge regionale n. 66/1987 ed ai conseguenti
trasferimenti previsti agli articoli 22 e 27  della  legge  regionale
sopra richiamata e comunque non oltre il 31 dicembre 1989.