la seguente legge: Art. 1. Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 86, e' cosi' modificato: "La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui giurisdizione e' compreso il comune dove e' iscritto l'elettore ovvero dal giudice conciliatore o dal segretario di detto comune".