la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 1987,
n. 86, e' cosi' modificato:
   "La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere
di qualunque ufficio giudiziario nella cui giurisdizione e'  compreso
il comune dove e' iscritto l'elettore ovvero dal giudice conciliatore
o dal segretario di detto comune".