(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 35 del 3 aprile 1989)
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Premesso  che  in forza di quanto disposto dalla legge regionale 6
dicembre 1976, n. 63  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a favore delle
imprese  commerciali  contributi  sulle   operazioni   di   locazione
finanziaria, correntemente chiamate "leasing" finanziario;
   Considerato  che,  per  ovviare a problemi e difficolta' in ordine
all'applicazione  di  detta  legge  regionale  n.   63/1976,   appare
necessario  oltreche'  opportuno,  procedere  alla formulazione di un
Regolamento volto all'applicazione della  gia'  citata  regionale  n.
63/76;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 6495 di data 2
dicembre 1988;
 
                               Decreta:
 
   1.  E'  approvato  il  Regolamento  per l'applicazione della legge
regionale 6 dicembre  1976,  n.  63  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   nel  testo  allegato  al  presente  decreto,  che  ne
costituisce parte integrante.
   2.  Il  presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
   3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
l'allegato Regolamento come Regolamento della Regione.
    Trieste, 15 dicembre 1988
 
                               BIASUTTI
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 6 marzo 1989
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 5, foglio
n. 373
 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1976,
   N.  63,  COME  MODIFICATA  ED  INTEGRATA  DALLA LEGGE REGIONALE 24
   GENNAIO 1983, N. 10, ART. 4 E DAL CAPO II DELLA LEGGE REGIONALE 24
   MAGGIO 1988, N. 36.
 
                               Art. 1.
 
   1.  Fermo  restando  quanto  stabilito dalle norme contenute nella
legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modificazioni  ed
integrazioni - di seguito denominata legge regionale n. 63/1976 - per
la concessione dei contributi previsti in detta  legge  regionale  si
applicano,  limitatamente  alle  operazioni  di locazione finanziaria
effettuate da imprese commerciali e di servizio, le  norme  contenute
nel presente Regolamento.