(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 6 del 1 aprile 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' PROPOSTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. Il personale inquadrato alla Regione ai sensi delle leggi regionali numeri 11/74, 12/74, 12/80, 10/81, 26/81, 1/83 e 3/85 in alternativa all'inquadramento gia' effettuato, ai sensi della legge regionale n. 10/1981, puo' a domanda, essere reinquadrato secondo i criteri di cui ai successivi articoli della presente legge, in relazione ai titoli posseduti alla data del 31 gennaio 1981, come previsto dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 1983, n. 5.