(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 6
                         del 1 aprile 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
                      HA DICHIARATO NON FONDATA
                LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' PROPOSTA
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  Il  personale  inquadrato  alla  Regione  ai sensi delle leggi
regionali numeri 11/74, 12/74, 12/80, 10/81, 26/81, 1/83  e  3/85  in
alternativa  all'inquadramento  gia' effettuato, ai sensi della legge
regionale n. 10/1981, puo' a domanda, essere reinquadrato  secondo  i
criteri  di  cui  ai  successivi  articoli  della  presente legge, in
relazione ai titoli posseduti alla data del  31  gennaio  1981,  come
previsto dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 1983, n. 5.