IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Beni della Regione - Classificazione
 
   1.  La  Regione  ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai
sensi dell'art. 119 della  Costituzione.  I  beni  della  Regione  si
distinguono  in  demaniali  e patrimoniali secondo le norme dell'art.
822 e seguenti del codice civile.
   2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie di quelli
indicati nel secondo  comma  dell'art.  822  del  codice  civile,  se
appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.
   3.   I   beni   patrimoniali  regionali  si  distinguono  in  beni
indisponibili e disponibili, nonche' in mobili e immobili.
   4.  Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni,
a qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie  indicate  dal  secondo
comma  dell'art.  826 del codice civile, nonche' tutti gli altri beni
definiti tali da leggi statali e regionali.
   5.  Fanno  parte  del  patrimonio disponibile della Regione i beni
diversi da quelli indicati al precedente comma.