IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.    La   Giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il  bilancio
per  l'anno  finanziario  1989 e comunque non oltre il 31 marzo 1989,
secondo gli stati di previsione e le eventuali  note  di  variazione,
con  le  disposizioni e le modalita' previste nel relativo disegno di
legge all'esame del Consiglio regionale.