IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le norme di cui all'art. 6 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, che stabiliscono la liquidazione della differenza fra la misura dell'indennita' di fine mandato in vigore all'atto della riassunzione in carica e l'importo precedentemente liquidato, cosi' come le analoghe norme precedenti relative alla liquidazione del premio di reinserimento, vanno interpretate nel senso che debbono essere applicate anche nei confronti dei consiglieri ai quali e' stata liquidata l'indennita' di fine mandato od il premio di reinserimento per dieci anni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 18 febbraio 1989 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 2 febbraio 1989.