IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine del 31 dicembre 1988 di cui all'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1988, n. 29 e' prorogato al 30 giugno 1989. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 27 febbraio 1989 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 febbraio 1989.