IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione della presente legge 1. Le norme della presente legge trovano applicazione relativamente a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso od il contributo dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni; a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica; alle case parcheggio ed ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreche' abbiano tipologie standards abitative adeguate. 2. Gli enti gestori degli alloggi acquistati, costruiti o risanati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1985, n. 118, e dell'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 5, applicano nei confronti della generalita' degli assegnatari e dei conduttori per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo articolo 2, il canone di locazione stabilito al successivo articolo 31 e seguenti. 3. Fino all'applicazione del canone di cui al comma precedente, nei confronti dei soggetti ivi indicati viene applicato il canone di locazione stabilito dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ancorche' sia stato riscosso un canone superiore. 4. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi: a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata; c) di servizio, assentiti mediante semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione; d) di proprieta' degli enti pubblici previdenziali purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione; e) gli alloggi realizzati dall'A.C.A.I. e la cui proprieta' e' stata successivamente trasferita alla S.M.C.S. 5. Possono essere altresi' esclusi - previa specifica individuazione con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario e favorevole presa d'atto da parte della Giunta regionale - gli alloggi che per modalita' di acquisizione, destinazione funzionale, caratteristiche dell'utenza insediata o particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini dell'edilizia residenziale pubblica.