IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Ambito di applicazione della presente legge
 
   1.   Le   norme   della   presente   legge   trovano  applicazione
relativamente a tutti gli alloggi realizzati  o  recuperati  da  enti
pubblici  a  totale  carico  o con il concorso od il contributo dello
Stato,  della  Regione,  delle  Province  e  dei  Comuni;  a   quelli
acquisiti,  realizzati  o  recuperati  da enti pubblici non economici
comunque utilizzati per le finalita'  sociali  proprie  dell'edilizia
residenziale pubblica; alle case parcheggio ed ai ricoveri provvisori
non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per  le  quali
sono  stati  realizzati  e  sempreche'  abbiano  tipologie  standards
abitative adeguate.
   2. Gli enti gestori degli alloggi acquistati, costruiti o risanati
ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio  1980,  n.  25,
dell'articolo  2  della  legge  25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4
della legge 5 aprile 1985, n. 118, e  dell'articolo  21  della  legge
regionale  11  aprile  1985,  n.  5,  applicano  nei  confronti della
generalita' degli assegnatari e dei conduttori per i quali  ricorrono
le condizioni di cui al successivo articolo 2, il canone di locazione
stabilito al successivo articolo 31 e seguenti.
   3.  Fino  all'applicazione  del canone di cui al comma precedente,
nei confronti dei soggetti ivi indicati viene applicato il canone  di
locazione  stabilito  dall'articolo  22 della legge 8 agosto 1977, n.
513, ancorche' sia stato riscosso un canone superiore.
   4. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
     a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
     b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e
convenzionata;
     c)   di   servizio,   assentiti  mediante  semplice  concessione
amministrativa e senza contratto di locazione;
     d)  di  proprieta' degli enti pubblici previdenziali purche' non
realizzati o recuperati a totale  carico  o  con  il  concorso  o  il
contributo dello Stato o della Regione;
     e)  gli  alloggi realizzati dall'A.C.A.I. e la cui proprieta' e'
stata successivamente trasferita alla S.M.C.S.
   5.   Possono   essere   altresi'   esclusi   -   previa  specifica
individuazione con atto deliberativo dell'ente pubblico  proprietario
e  favorevole  presa  d'atto  da  parte  della Giunta regionale - gli
alloggi che per modalita' di acquisizione,  destinazione  funzionale,
caratteristiche  dell'utenza  insediata  o  particolari  caratteri di
pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili  per  i
fini dell'edilizia residenziale pubblica.