IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  gli  interventi  di  cui alla legge regionale 20 dicembre
1973, n. 39, e successive modificazioni, recante  norme  sugli  asili
nido   e'  autorizzata  per  l'anno  1989  l'ulteriore  spesa  di  L.
800.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul capitolo 22807 per L. 300.000.000 e sul  capitolo  22822
per  L.  500.000.000  del  bilancio  di  previsione della Regione per
l'anno 1989.
   3.  Alla  copertura  della  spesa di L. 800.000.000 si provvedera'
mediante riduzione di pari importo  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo  50000  "Fondo  globale  per  il  finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)"  -  Settore  1  -
finanza  locale  - della parte Spesa del bilancio di previsione della
Regione  per  l'anno  1989,  a  valere  sull'apposito  accantonamento
previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.