IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni, recante norme sugli asili nido e' autorizzata per l'anno 1989 l'ulteriore spesa di L. 800.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul capitolo 22807 per L. 300.000.000 e sul capitolo 22822 per L. 500.000.000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989. 3. Alla copertura della spesa di L. 800.000.000 si provvedera' mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" - Settore 1 - finanza locale - della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.