IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap, e' autorizzata per l'anno 1989 l'ulteriore spesa di L. 700.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' quanto a L. 600.000.000 sul capitolo 22828 e quanto a L. 100.000.000 sul capitolo 41660 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989. 3. Alla copertura della spesa di L. 700.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" - Settore 1 - Finanza locale - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.