IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  gli  interventi previsti dalla legge regionale 15 gennaio
1987, n. 3, e' autorizzata, per il triennio 1989-1991, la spesa annua
di L. 1.050.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sui capitoli 42705 per  L.  1.000.000.000  e  42706  per  L.
50.000.000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 e
sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
   3. Alla copertura della spesa di L. 1.050.000.000 si provvede, per
l'anno 1989, mediante riduzione di pari  importo  dello  stanziamento
iscritto  al  capitolo  50000  "Fondo globale per il finanziamento di
spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" Settore
3  - Sicurezza sociale - della parte spesa del bilancio di previsione
della Regione per l'anno 1989, a valere sull'apposito  accantonamento
previsto  all'allegato  n.  8 al bilancio stesso; per gli anni 1990 e
1991 mediante utilizzo  della  disponibilita'  di  L.   2.100.000.000
iscritta la Settore 2.2.3. Sicurezza sociale del bilancio pluriennale
1989-1991.