IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3, e' autorizzata, per il triennio 1989-1991, la spesa annua di L. 1.050.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sui capitoli 42705 per L. 1.000.000.000 e 42706 per L. 50.000.000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 3. Alla copertura della spesa di L. 1.050.000.000 si provvede, per l'anno 1989, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" Settore 3 - Sicurezza sociale - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso; per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo della disponibilita' di L. 2.100.000.000 iscritta la Settore 2.2.3. Sicurezza sociale del bilancio pluriennale 1989-1991.