IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1988,
n. 24, e' cosi' sostituito:
   "3.  Le  strutture  ricettive  possono  avere  apertura  annuale o
stagionale. Le aperture stagionali non  possono  essere  inferiori  a
quattro  mesi  distribuiti  in due o piu' periodi nell'arco dell'anno
solare.".