IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, e' cosi' sostituito: "3. Le strutture ricettive possono avere apertura annuale o stagionale. Le aperture stagionali non possono essere inferiori a quattro mesi distribuiti in due o piu' periodi nell'arco dell'anno solare.".