la seguente legge: Articolo unico Procedure per la richiesta di contributo L'art. 4 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 41, e' cosi' modificato: Le domande di contributo, unitamente al programma di attivita' nell'ambito della Regione Piemonte, con la previsione dei relativi impegni finanziari, devono essere presentate da Enti ed Associazioni iscritti all'Albo di cui al precedente art. 3, o congiuntamente alla richiesta di iscrizione entro il 30 giugno dell'anno per cui si chiede il contributo. Alla domanda devono essere allegati: a) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata l'istanza di contributo, regolarmente approvato dagli organi competenti secondo lo Statuto dell'Ente o Associazione, nel quale siano evidenziati gli oneri da sostenere per l'esercizio delle attivita' nell'a'mbito della Regione Piemonte; b) relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente nell'a'mbito della Regione Piemonte; c) dichiarazione attestante il numero e l'ubicazione delle sedi sul territorio regionale, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo; d) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle UU.SS.SS.LL., dai Comuni o Comunita' Montane. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione. Ai fini dell'assegnazione del contributo, il programma di attivita' di cui al primo comma del presente articolo dovra' contenere i previsti interventi diretti alla integrazione, promozione e sensibilizzazione umana e sociale dei soggetti di cui alla presente legge, sulla base dei reali bisogni dei medesimi e in accordo con la programmazione regionale, sara' valutato sulla base dei criteri generali approvati dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione consiliare. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, addi' 3 aprile 1989 BELTRAMI