la seguente legge:
 
                            Articolo unico
               Procedure per la richiesta di contributo
 
   L'art.  4  della  legge  regionale 25 agosto 1987, n. 41, e' cosi'
modificato:
   Le  domande  di  contributo,  unitamente al programma di attivita'
nell'ambito della Regione Piemonte, con la  previsione  dei  relativi
impegni  finanziari, devono essere presentate da Enti ed Associazioni
iscritti all'Albo di cui al precedente art. 3, o congiuntamente  alla
richiesta  di  iscrizione  entro  il  30  giugno dell'anno per cui si
chiede il contributo.
   Alla domanda devono essere allegati:
     a)  copia  del  bilancio di previsione, relativo all'anno per il
quale  viene  presentata  l'istanza   di   contributo,   regolarmente
approvato  dagli  organi  competenti  secondo  lo Statuto dell'Ente o
Associazione, nel quale siano evidenziati gli oneri da sostenere  per
l'esercizio delle attivita' nell'a'mbito della Regione Piemonte;
     b)   relazione   sull'attivita'   svolta   nell'anno  precedente
nell'a'mbito della Regione Piemonte;
     c)  dichiarazione attestante il numero e l'ubicazione delle sedi
sul territorio regionale, il numero dei soci che hanno provveduto  al
pagamento  della  quota  associativa  per l'anno antecedente a quello
della presentazione della richiesta di contributo;
     d) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a
quello  della  presentazione  della  domanda  di  contributo  da  cui
risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato,
dalla Regione  Piemonte,  dalle  Province,  dalle  UU.SS.SS.LL.,  dai
Comuni o Comunita' Montane.
   Tutta  la  documentazione  deve  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'Ente o dell'Associazione.
   Ai   fini   dell'assegnazione  del  contributo,  il  programma  di
attivita'  di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo  dovra'
contenere i previsti interventi diretti alla integrazione, promozione
e sensibilizzazione umana e sociale dei soggetti di cui alla presente
legge,  sulla base dei reali bisogni dei medesimi e in accordo con la
programmazione regionale,  sara'  valutato  sulla  base  dei  criteri
generali  approvati  dalla  Giunta  Regionale  sentita  la competente
Commissione consiliare.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, addi' 3 aprile 1989
 
                               BELTRAMI