la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto regionale e dei princi'pi affermati all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di conoscere e difendere il paesaggio e l'ambiente quali obiettivi primari della propria politica territoriale, esercita la salvaguardia e promuove la valorizzazione dei beni culturali e paesistici nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e di quelle delegate dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cosi' come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.