la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La  Regione  Piemonte, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto
regionale e dei princi'pi affermati all'art. 1 della legge  regionale
5  dicembre  1977,  n.  56 e successive modifiche ed integrazioni, al
fine di  conoscere  e  difendere  il  paesaggio  e  l'ambiente  quali
obiettivi  primari  della  propria politica territoriale, esercita la
salvaguardia e  promuove  la  valorizzazione  dei  beni  culturali  e
paesistici  nell'esercizio  delle funzioni trasferite dallo Stato con
il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e di
quelle  delegate  dall'art.  82  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cosi' come modificato dalla  legge
8 agosto 1985, n. 431.