(Omissis).
 
                               Art. 1.
 
   L'allevatore che intende aderire all'iniziativa "Certificazione di
garanzia di produzione delle carni bovine" (Legge regionale 14 luglio
1988,  n.  35)  deve  presentare  domanda  in carta semplice (mod. 1A
allegato)  all'Assessorato  Regionale   alla   Sanita'   -   Servizio
Veterinario, per il tramite di uno dei seguenti organismi:
    Associazioni dei produttori riconosciute per la carne bovina;
    Organizzazioni professionali;
    Consorzi di valorizzazione;
    Servizi decentrati dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura;
    Servizi Veterinari delle UU.SS.SS.LL.
   Ad  ogni  azienda  iscritta  nell'apposito  elenco regionale viene
rilasciato un attestato (mod. 2) con un numero di codice  progressivo
che  deve essere riportato sul certificato di garanzia che accompagna
l'animale al macello.
   Ai   fini   dell'identificazione,   qualora  l'animale  non  rechi
contrassegni auricolari apposti ufficialmente dai Servizi  Veterinari
delle    UU.SS.SS.LL.    per   le   operazioni   di   risanamento   o
dall'Associazione  Allevatori  ovvero  marchi  di  produzione,  anche
aziendali, regolarmente depositati, deve essere tatuato con un numero
progressivo preceduto dal codice assegnato all'azienda e dalla  sigla
dell'U.S.L.