(Omissis). Art. 1. L'allevatore che intende aderire all'iniziativa "Certificazione di garanzia di produzione delle carni bovine" (Legge regionale 14 luglio 1988, n. 35) deve presentare domanda in carta semplice (mod. 1A allegato) all'Assessorato Regionale alla Sanita' - Servizio Veterinario, per il tramite di uno dei seguenti organismi: Associazioni dei produttori riconosciute per la carne bovina; Organizzazioni professionali; Consorzi di valorizzazione; Servizi decentrati dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura; Servizi Veterinari delle UU.SS.SS.LL. Ad ogni azienda iscritta nell'apposito elenco regionale viene rilasciato un attestato (mod. 2) con un numero di codice progressivo che deve essere riportato sul certificato di garanzia che accompagna l'animale al macello. Ai fini dell'identificazione, qualora l'animale non rechi contrassegni auricolari apposti ufficialmente dai Servizi Veterinari delle UU.SS.SS.LL. per le operazioni di risanamento o dall'Associazione Allevatori ovvero marchi di produzione, anche aziendali, regolarmente depositati, deve essere tatuato con un numero progressivo preceduto dal codice assegnato all'azienda e dalla sigla dell'U.S.L.