la seguente legge:
 
                               Art. 1.
Proroga del termine di cui alla lettera f2) dell'allegato 1,
   "Procedure,  adempimenti, requisiti di ammissibilita'", alla legge
   regionale 29 giugno 1987, n. 19.
 
   1.  La  lettera  f2),  dell'allegato  1  "Procedure,  adempimenti,
requisiti di ammissibilita'", alla legge regionale 29 giugno 1987, n.
19, gia' modificata dall'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1988,
n. 16, e' cosi' ulteriormente modificata:
   "  f2)  far  pervenire  alla  Giunta  regionale  il certificato di
consegna lavori e la delibera di assunzione del  mutuo  entro  il  30
novembre 1988".