la seguente legge: Art. 1. Proroga del termine di cui alla lettera f2) dell'allegato 1, "Procedure, adempimenti, requisiti di ammissibilita'", alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 19. 1. La lettera f2), dell'allegato 1 "Procedure, adempimenti, requisiti di ammissibilita'", alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 19, gia' modificata dall'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 16, e' cosi' ulteriormente modificata: " f2) far pervenire alla Giunta regionale il certificato di consegna lavori e la delibera di assunzione del mutuo entro il 30 novembre 1988".