la seguente legge: Art. 1. Decorrenza, durata e campo di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge costituiscono - a norma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 concernente "Legge-quadro sul pubblico impiego " - cosi' modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 426 - attuazione dell'accordo nazionale di lavoro per il periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987 per tutto il personale dipendente dalla Regione, nonche' per il personale delle aziende e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti. 2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge decorrono - se non diversamente indicato negli articoli che seguono dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono sino al 30 giugno 1988. 3. Ferme restando le competenze della Regione in materia di controlli, gli enti e le aziende istituiti ai sensi dell'art. 48 dello statuto della Regione, nonche' le aziende di promozione turistica e della Lombardia provvedono all'applicazione della presente legge al proprio personale, anche mediante l'adeguamento dei rispettivi regolamenti di organizzazione e del personale.