la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Decorrenza, durata e campo di applicazione
 
   1.  Le  disposizioni  della presente legge costituiscono - a norma
dell'art.  10  della  legge  29  marzo  1983,   n.   93   concernente
"Legge-quadro sul pubblico impiego " - cosi' modificato dalla legge 8
agosto 1985, n. 426 - attuazione dell'accordo nazionale di lavoro per
il  periodo  1  gennaio 1985-31 dicembre 1987 per tutto il personale
dipendente dalla Regione, nonche' per il personale  delle  aziende  e
degli enti pubblici non economici da essa dipendenti.
   2.  Gli  effetti  giuridici  delle  norme contenute nella presente
legge decorrono - se non diversamente  indicato  negli  articoli  che
seguono  dal  1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1
gennaio 1986 e si protraggono sino al 30 giugno 1988.
   3.  Ferme  restando  le  competenze  della  Regione  in materia di
controlli, gli enti e le aziende  istituiti  ai  sensi  dell'art.  48
dello  statuto  della  Regione,  nonche'  le  aziende  di  promozione
turistica  e  della  Lombardia  provvedono   all'applicazione   della
presente legge al proprio personale, anche mediante l'adeguamento dei
rispettivi regolamenti di organizzazione e del personale.